I contratti di convivenza

Il contratto di convivenza consente alle coppie conviventi non sposate, sia eterosessuali che omosessuali, di regolare alcuni aspetti della vita in comune.

Il contratto in oggetto più specificatamente, non va considerato come atto costitutivo della convivenza, bensì disciplina gli aspetti economici della stessa, in quanto sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali.

L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

In precedenza applicato nella prassi notarile come contratto atipico, ha trovato di recente una regolamentazione nella legge 20 maggio 2016 n. 76 .

Il contratto di convivenza, così anche le modifiche dello stesso e la sua risoluzione, vanno redatti in forma scritta, a pena di nullità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’atto, vista la rigida formalità, deve essere poi trasmesso dal professionista, entro dieci giorni, al registro anagrafico del comune di residenza dei sottoscrittori, condizione per renderlo opponibile ai terzi.

Tali contratti possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).

Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi, nel caso di due conviventi dello stesso sesso o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Per la stipula del contratto di convivenza presso un Notaio, è necessario che le due persone interessate portino con sé i seguenti documenti:

  • i documenti d’identità (ad es. carta d’identità);
  • copia del codice fiscale;
  • i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc.);
  • eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner, dai quali potrebbero derivare obblighi e prescrizioni che incidano sul contenuto del contratto di convivenza che si va a stipulare;
  • tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza, di modo che il notaio possa disporre di tutte le informazioni necessarie.

Il contenuto del contratto è sostanzialmente libero, ma non può comunque indicare termini o condizioni, a pena di nullità degli stessi.

Tale divieto riguarderebbe infatti l’intero patto, relativamente alla sua genesi e al suo scioglimento, non le singole sue parti.

Si potrà ad esempio stabilire che il pagamento delle rate del mutuo della casa sia a carico di un convivente finché l’altro non trovi lavoro, prevedendo in tale evenienza la divisione della spesa.

Nel contratto le parti riportano i rispettivi obblighi e diritti, in relazione alle modalità di collaborazione al soddisfacimento delle necessità familiari.

Con il contratto di convivenza è possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano in particolare:

  • le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
  • le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
  • le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
  • la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.

Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

Un aspetto particolare dei contratti di convivenza riguarda la successione, infatti la normativa italiana non consente di stipulare patti relativi all’eredità e perciò tale materia non può essere disciplinata attraverso il contratto di convivenza.

Qualora si intenda concedere benefici al convivente "more uxorio", in caso di morte, è necessario fare testamento, inserendo eventuali clausole a suo favore, come ad esempio:

  • istituzione di erede del convivente;
  • legato del diritto di abitazione in favore del convivente;
  • legato del diritto di abitazione e del diritto di prelazione in favore del convivente.

Non esiste una durata prefissata per il contratto di convivenza, in quanto essa coincide con la durata del rapporto di convivenza. Quindi gli effetti del contratto vengono subordinati alla permanenza di tale rapporto.

La legge n. 76, articolo 1, comma 59, prevede la disciplina dello scioglimento del contratto di convivenza, nei seguenti casi:

  • accordo delle parti conviventi;
  • recesso unilaterale di un convivente;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte del convivente.

In merito alle c.d "cause volontarie" di risoluzione, la legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.

Se il contratto di convivenza prevede, ai sensi dell’articolo 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione produce lo scioglimento della comunione stessa, trovando applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo V del libro primo del codice civile.

Il contratto di convivenza può risolversi per mutuo consenso. Si applica in tal caso un principio generale in materia di libertà contrattuale, per il quale le parti di comune accordo possono sciogliersi dal vincolo negoziale (art. 1372 codice civile).

Lo scioglimento volontario del contratto di convivenza consegue di norma alla volontà di porre fine alla vita in comune. Ciò potrebbe, a nostro sommesso avviso, anche non avvenire.

Il contratto di convivenza è infatti facoltativo, non costituisce genesi del rapporto di convivenza. I conviventi potrebbero liberamente decidere di non regolare più convenzionalmente i loro rapporti economici, anche solo per un periodo temporaneo, come nel caso in cui siano intervenuti fatti che hanno cambiato radicalmente la situazione economica delle parti, facendo diventare obsolete e squilibrate le disposizioni contrattuali.

La manifestazione di recesso da parte di uno dei conviventi va considerata un diritto potestativo che si esercita attraverso una dichiarazione rivolta alla controparte. Si tratta di un negozio recettizio, che si perfeziona e produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza dell'altra parte.

Il professionista che riceve o autentica l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro convivente all’indirizzo indicato nel contratto, ciò deve avvenire in tempi brevi, e comunque non oltre i dieci giorni per l’invio dell’atto al comune di residenza.

Quando la casa familiare è nella disponibilità esclusiva , nel senso che l’altro convivente non ha alcun titolo sulla stessa, del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, un termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona comportano la risoluzione ex lege del contratto di convivenza.

La parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.

Non è indicato dalla legge alcun adempimento ulteriore.

Quindi il professionista nulla dovrà comunicare all’anagrafe del comune di residenza, avendo quest’ultima conoscenza diretta del matrimonio o dell’ unione civile.

Il contratto di convivenza si scioglie anche per morte di uno dei soggetti che lo hanno stipulato.

Il convivente superstite, o gli eredi del convivente deceduto, devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta suo risoluzione e provvedere alla relativa notifica all’anagrafe del comune di residenza.

Per quanto riguarda i figli, sono ritenute ammissibili nel contratto di convivenza la regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli stessi, posto che incombe su entrambi i genitori l' obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti.

Avv. Matteo Tola

Avv. Matteo Tola

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