Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’obiettivo principale della legge mira ad accelerare e semplificare le procedure di accesso agli strumenti previsti per la gestione dello stato di insolvenza con l’obiettivo di assicurare la continuità aziendale, la tutela dei lavoratori e il superamento della crisi stessa.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è l’insieme delle leggi che riforma la disciplina della legge fallimentare introducendo modifiche sostanziali per consentire alle imprese, innanzitutto, di prevenire lo stato di crisi e, successivamente, di gestirlo in maniera tale da tutelare il più possibile gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Quali sono le novità

Una delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è quella relativa all’introduzione della procedura di allerta e di composizione assistita della crisi. L’obiettivo di questo strumento è quello di monitorare le imprese con lo scopo di analizzare le eventuali cause di sofferenza in modo da trovare e anticipare un accordo con i creditori.

La novità di tale strumento sta nel fatto che la procedura di allerta viene attivata per iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’agente di riscossione e degli organi di controllo societari. L’allerta della crisi viene individuata attraverso il monitoraggio degli squilibri patrimoniali, finanziari o reddituali valutati secondo le caratteristiche dell’azienda secondo le classificazioni ISTAT.

Nell’ambito della regolazione stragiudiziale della crisi esistono diversi strumenti tra cui: i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione agevolati e quelli a efficacia estesa, così come le convenzioni di moratoria.

Una novità importante introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è quella relativa alla disciplina per la procedura di composizione della crisi.

Nel caso della crisi da indebitamento si prevedono procedure riservate per questo tipo di situazioni. La prima è quella relativa al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori che consiste nel soddisfacimento (totale o parziale) dei crediti in tempi e modalità specifiche tali da superare la crisi da sovraindebitamento stessa.

Altro strumento è il concordato minore, previsto per i debitori non assoggettabili alle liquidazioni previste dal Codice Civile o dalle altre leggi in materia e consiste nell’apporto di risorse esterne capaci di aumentare la soddisfazione dei creditori.

L'Istituto della composizione negoziata

È stato inoltre introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa al quale possono accedere gli imprenditori agricoli e commerciali che si trovano in condizioni di squilibrio (economico-finanziario o patrimoniale) che rendono probabile l’insolvenza o la crisi. Tale istituto prevede la presentazione della domanda affinché si predisponga la nomina di un esperto iscritto in appositi albi che possa perseguire ragionevolmente il risanamento dell’impresa.

La riforma ha previsto l’eliminazione del c.d. fallimento che viene sostituito dalla procedura di liquidazione giudiziale che ha lo scopo, di mantenere la continuità aziendale e gestire la crisi in maniera più rapida ed efficace.

Tra le novità più significative vi è anche la nuova disciplina del concordato preventivo, nelle forme del concordato in continuità aziendale e del concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità la caratteristica principale riguarda la comminatoria di inammissibilità laddove la proposta del debitore assicura un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 20% del totale dei crediti. Il concordato liquidatorio, invece, è finalizzato, alla liquidazione dell’impresa e alla conservazione del patrimonio.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede inoltre l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un apposito Albo di soggetti che si occupino, su diretto incarico del tribunale, di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Possono iscriversi all’albo avvocati, commercialisti, esperti contabili, studi professionali e soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cooperative o società di capitali nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 356, 357 e 358 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.



Avv. Matteo Tola

Avv. Matteo Tola

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