REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA: LA PARTICOLARITA’ DEL FONDO PATRIMONIALE. MODALITA’ DI COSTITUZIONE, OGGETTO e SCOPO Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere tra comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale. I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: un patrimonio destinato ad uno specifico scopo. La costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari. La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire da parte dei coniugi o da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi. Al momento della costituzione, il conferimento può avvenire in due modi: L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi: In effetti la scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più difficile il loro regime di gestione. Se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi. Se nella famiglia, come detto sopra, ci sono figli di minore età , la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, può però essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo. La rigidità di disciplina è dovuta al fatto che nel fondo patrimoniale possono essere compresi solo: È ammesso, inoltre, che nel fondo patrimoniale vengano conferiti beni futuri, come per esempio immobili da costruire a condizione che tali beni siano sufficientemente determinati. Tale facoltà , però, trova un limite nell’art. 771 c.c. qualora la costituzione del fondo patrimoniale avvenga da parte di uno solo dei coniugi o di un terzo con spirito di liberalità . La norma appena citata, infatti, prevede testualmente che: "La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati." In qualsiasi momento è possibile ampliare il fondo, facendovi confluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile. Conferire beni nel fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà . L’effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi nonché i redditi che producono, non possono essere aggrediti ossia sottoposti a esecuzione forzata dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia. A tal proposito è fondamentale specificare che per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, essi potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori promuovendo la cosiddetta azione revocatoria. In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo. Trascorsi cinque anni, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori. Elemento molto importante e da non sottovalutare è che spetta sempre ai coniugi dimostrare che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Infatti, se la revocatoria viene esperita con successo dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di sanzioni penali in particolare se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato. Inoltre qualora il creditore, titolare di un credito sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’ipoteca sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Pertanto non conviene inserire nel fondo patrimoniale gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di mutui in fase di estinzione. La legge individua, invece, delle specifiche ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.). Esso, infatti, termina in seguito: Nei casi di divorzio o all’annullamento del vincolo matrimoniale, se sono presenti figli minori il fondo dura in ogni caso sino a che essi non abbiano compiuto la maggiore età con facoltà per il giudice di attribuire ai figli una quota in godimento o in proprietà dei beni del fondo. La separazione personale tra coniugi non determina la cessazione del fondo patrimoniale. Brevi cenni sulla disciplina fiscale. I redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. La norma tributaria ai fini dell’identificazione dei soggetti passivi di imposta non riconosce alcun rilievo all’effettiva titolarità della proprietà stabilendo quale presunzione assoluta che i frutti scaturenti dall’amministrazione del fondo spettino in eguale misura ad entrambi i coniugi. L’irrilevanza della proprietà deriva dalla natura stessa dell’istituto che costituisce un patrimonio separato da quello del soggetto costituente individuato, all’interno di quest’ultimo, dal vincolo di destinazione cui risultano assoggettati i beni che lo compongono. Se in occasione della costituzione del fondo si realizzi il fenomeno traslativo della proprietà , l’atto costituivo risulta assoggettato all’imposta sulle donazioni. Se la costituzione non avviene a titolo gratuito, quale conferimento in adempimento di un dovere morale o quale assolvimento di obbligo di mantenimento, si applica l’assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale. Saranno dovute anche le imposte catastali ed ipotecaria. Nell’ipotesi di costituzione per atto mortis causa risulterà dovuta l’imposta sulle successioni. Se invece non si realizza effetto traslativo il negozio sarà soggetto alla sola tassa fissa prevista per la registrazione.
Avv. Matteo Tola
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