Ingiuria, diffamazione e calunnia

INGIURIA, DIFFAMAZIONE e CALUNNIA

DIFFERENZE

Nell’ordinamento italiano come in tutti gli ordinamenti moderni è prevista una tutela dei diritti della persona che è protetta nel proprio onore e decoro, estrinsecazione dei diritti della personalità.

La persona ha un valore sociale che dipende anche dalla percezione che gli altri ne hanno sotto il profilo del decoro personale, decoro che può essere leso dalla diffusione di notizie o dall'attribuzione di fatti che diminuiscano o in qualche modo compromettano questa dimensione sociale del soggetto.

Pertanto il nostro codice penale all'articolo 595 prevede, il reato di diffamazione, per certi versi assimilato a quello di ingiuria e la calunnia disciplinata all’art. 368.

Le figure di ingiuria, diffamazione e calunnia sono molto simili tra loro poiché ruotano attorno al concetto di reputazione, ma presentano differenze sostanziali.

Il reato di ingiuria, in ossequio alla legge delega n. 67/2016 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, è stato abrogato dal Governo.

L’ingiuria quindi non è più reato, ma è diventato un illecito civile.

Anteriormente alla riforma l’ingiuria era un reato previsto dall’art. 594 del codice penale, inserito tra i delitti contro l’onore, insieme al reato di diffamazione.

La norma prevedeva al primo comma che:

"Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.".

Gli altri commi disciplinavano delle circostanze aggravanti quando l’offesa all’onore era arrecata per via telefonica, telegrafica e scritta, oppure se consisteva in un fatto determinato ovvero alla presenza di più persone.

La particolarità è che effettivamente la sanzione non veniva quasi mai applicata, poiché i procedimenti penali venivano archiviati se i fatti erano particolarmente tenui, mentre negli altri casi le lungaggini del procedimento penale portavano alla prescrizione del reato.

Con la depenalizzazione l’ingiuria, quale comportamento atto ad offendere un’altra persona presente, non è più reato, ma è un illecito civile.

Quindi, oggi, il soggetto che risulta essere offeso potrà difendersi soltanto istaurando una causa civile, per ottenere l’indennizzo e la multa, anche se quest’ultima a favore dello Stato.

Cosicché il colpevole non subirà un processo penale, ma verrà punito con sanzioni civili di tipo pecuniario, e precisamente:

  • con una sanzione che va da 100 a 8000 euro;
  • con una sanzione che va da 200 a 12000 euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o se è commesso in presenza di più persone.

Si rende responsabile del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa e sempre che siano presenti almeno due persone.

In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1.032,91, ma sono anche previste delle ipotesi aggravate per cui la reclusione può essere superiore ai tre anni nei seguenti casi:

  • attribuzione di un fatto determinato (comma 2): la maggiore credibilità dell'offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
  • offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (comma 3): l'intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;
  • offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (comma 4): la collettività degli enti offesi giustifica l'incremento di un terzo rispetto alla pena base.

Affinché si configuri il reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l'offesa.

Si configura come un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.

Rispetto all'elemento oggettivo, è da rilevare che la condotta diffamante risulta perfezionata allorché venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.

Per quando riguarda invece l'elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l'intenzione di offendere.

Pertanto affinché sussista il reato di diffamazione – procedibile a querela entro 3 mesi - devono sussistere tre requisiti:

  • assenza dell'offeso: questo requisito è molto importante poiché determina, peraltro, la maggiore gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria, per la maggiore quantità ed estensione del danno e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. Infatti, l'offeso, in quanto assente, si trova in una posizione di svantaggio perché non alcun diritto di reazione e difesa alle offese altrui. Da quanto sopra ne deriva l'impossibilità che reato di ingiuria e reato di diffamazione concorrano formalmente. Quando è presente la persona offesa dal reato si ha ingiuria, aggravata nel caso di presenza di più persone;
  • offesa all'altrui reputazione;
  • comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo.

Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile.

La disciplina della querela da parte della persona offesa è disciplinata dall'articolo 597 c.p..

Se intende far perseguire penalmente il responsabile deve presentare querela, ex art 120 ss. c.p. e ex art. 336 ss. c.p.p., come già accennato sopra, entro e non oltre i tre mesi dalla conoscenza dell'atto diffamatorio.

La querela può essere depositata o dalla persona offesa oppure dall'avvocato munito di una delega e che assumerà la difesa davanti al giudice in caso venga avviato un procedimento nei confronti del presunto colpevole.

La querela può essere ritirata in qualsiasi momento del processo che preceda la sentenza da parte del giudice.

E’ opportuno sottolineare che il reato di diffamazione può essere causa di danni, anche, gravi per chi lo subisce.

In questo caso, la persona che si ritenga lesa da tale condotta può agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti (danni morali) che sono di tipo non patrimoniale, però non è da escludere la ravvisabilità, anche, di un danno esistenziale e di un danno biologico nei casi più gravi.

Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (dirette all'autorità giudiziaria, ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferirne a quella o alla Corte penale internazionale) incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato.

La calunnia consiste quindi nell'incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria.

Si precisa che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest'ultimo.

Quindi affinché sussista il reato di calunnia, procedibile d’ufficio, cioè senza necessità di istanza formale di punizione e anche oltre il termine di 3 mesi, devono sussistere tre requisiti:

  • falsa incolpazione;
  • certezza dell’innocenza;
  • dichiarazione formale avanti all’autorità giudiziaria o di polizia.

L'interesse tutelato da tale norma è quello del corretto funzionamento della giustizia, perseguito evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione.

Le pene per la calunnia sono molto severe.

La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.

L'articolo 368 c.p., tuttavia, ai commi due e tre contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è aumentata.

In particolare, si tratta del caso in cui l'accusatore incolpi taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave.

Con riferimento a tale ipotesi, l'aumento di pena non è determinato dalla legge e, pertanto, deve farsi applicazione di quanto previsto dall'articolo 64 c.p., con la conseguenza che può essere aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

L'articolo che punisce la calunnia tuttavia prevede, poi, più specificamente la reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Avv. Matteo Tola

Avv. Matteo Tola

Hai bisogno di una consulenza?

Contattaci per fissare un appuntamento

(+39) 0783303390

studiolegaletola@gmail.com

Oppure compila il modulo

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia