La divisione ereditaria

La divisione ereditaria è diretta a far cessare lo stato di comunione sui beni della massa ereditaria tra tutti i soggetti che partecipano alla comunione.

La divisione ereditaria, è disciplinata articoli 713 e seguenti costituisce infatti, lo strumento di scioglimento della comunione ereditaria, e ha per oggetto non un singolo bene, ma l’intero patrimonio del defunto costituito da diritti su beni e da crediti, al netto dei debiti che lo gravano.

È necessaria per passare dall’essere comproprietari pro quota della comunione ereditaria, a proprietari in via esclusiva di singoli diritti in capo a ciascun erede, proporzionalmente al valore della quota a lui spettante.

La divisione ha natura dichiarativa e non traslativa ed effetto retroattivo, nel senso che ciascun condividente si considera unico e immediato successore, con decorrenza dalla data di apertura della successione nei beni costituenti la sua quota.

Tuttavia anche la divisione produce effetti traslativi con efficacia dal momento dell’atto dunque ex nunc, qualora a un condividente siano attribuiti beni in misura eccedente la sua quota.

In questa ipotesi si è in presenza di veri negozi traslativi e non più di una divisione, per esempio divisione di masse provenienti da titoli diversi ove ogni massa costituisce entità a sé stante.

È anche possibile una divisione parziale.

Per quanto riguarda le forme con cui la divisione può avvenire essa può essere contrattuale, giudiziale o testamentaria.

Laddove le parti trovino un accordo sulla volontà di dividere ed anche sulle modalità con cui procedere alla divisione, potranno procedere ad una divisione contrattuale, stipulando appunto il relativo contratto, che avrà natura dichiarativa con effetto retroattivo attribuendo il diritto sul singolo bene a ciascun erede sin dal momento della apertura della successione.

Qualora invece i coeredi

non trovino un accordo sulla divisione, è diritto di ciascuno di loro adire l’autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché devono essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i coeredi.

Laddove si proceda alla divisione giudiziale si dovrà, innanzi tutto formare giudizialmente la massa ereditaria compresi eventuali beni donati ai coeredi dal de cuius, così come eventuali debiti dei singoli coeredi nei confronti del de cuius; successivamente i beni dovranno essere stimati secondo il loro valore di mercato ed infine dovranno essere formate ed assegnate le singole porzioni spettanti a ciascun erede.

Quanto, infine, alla divisone testamentaria, questa è effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi ( art. 734 c.c.) ed è nulla quando il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti ( art. 735 c.c.), mentre se dalla divisione è stato leso il diritto alla legittima, l’atto non è nullo, ma il coerede leso nella sua quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Ogni coerede ha diritto di chiedere in ogni tempo la divisione del bene comune, salvo diversa pattuizione del testatore (artt. 713 e 1111 cod. civ.).

Se l’immediato scioglimento della comunione pregiudica l’interesse degli altri comunisti, il giudice può stabilire una congrua dilazione, comunque non superiore al quinquennio (art. 1111, comma 1, cod. civ.).

È un diritto imprescrittibile, ma può essere sospeso per volontà del testatore che, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi siano minorenni, può disporre che la divisione sia sospesa sino a quando sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Il testatore può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non superiore a cinque anni.

La clausola testamentaria di indivisione può essere fatta valere da ciascun coerede anche nei confronti dei legittimari e rappresenta una deroga al divieto ex art. 549 cod. civ. sulla quota di riserva dei legittimari; per volontà dei condividenti che possono pattuire, il patto è efficace anche per gli aventi causa, di non sciogliere la divisione per un periodo massimo di 10 anni.

Se è pattuito un periodo maggiore, la comunione sorge egualmente, ma la durata è ridotta entro il termine decennale; tuttavia la comunione non sorge se la maggiore durata sia stata la ragione essenziale per costituire la comunione stessa.

Il patto di indivisibilità di un immobile deve essere redatto in forma scritta e deve essere trascritto.

Inoltre il diritto di chiedere la divisione, pur essendo imprescrittibile può essere sospeso per ordine del giudice, ma per un tempo non eccedente i cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi dei condividenti ex. artt. 717 e 1111, comma 1, cod. civ.; ed infine in virtù dell’art. art. 715 cod. civ. che prevede la sospensione legale, che ricorre quando tra i coeredi vi sono soggetti futuri e incerti (nascituri concepiti e non concepiti, pendenza in giudizio della qualità di figlio legittimo).

Alla divisione devono obbligatoriamente partecipare tutti i coeredi ovvero i loro successori a titolo universale o a titolo particolare ilegatari, data l’evidente incompatibilità tra la proprietà esclusiva attribuita a ogni singolo condividente e un eventuale persistente diritto di comproprietà, su tutti i beni dell’originaria comunione ereditaria, in capo ai non partecipanti alla divisione.

La mancanza di alcuno degli aventi diritto comporta la nullità del negozio di divisione che non può essere sanato con la successiva adesione dei coeredi assenti.

Hanno inoltre diritto di intervenire i creditori privilegiati, ipotecari o chirografi, anche per crediti non scaduti o sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva; nonché gli aventi causa da un partecipante.

È tale anche chi abbia acquistato diritti su uno dei beni comuni, chi abbia acquistato i diritti del condomino in sede di futura divisione, chi abbia acquistato pro quota un diritto reale (usufrutto ecc.) sul bene comune; non è avente diritto il locatario dell’immobile.

È avente causa anche il cessionario del diritto di comunione su una parte materiale della cosa comune (o su alcune soltanto delle cose comuni), nonché l’acquirente pro quota di un diritto reale sulla cosa o sulle cose comuni. Non è, invece, avente causa l’acquirente dell’effetto divisionale che può considerarsi avente causa solo dopo la divisione (ex art. 1113 cod. civ.).

creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione ma non possono impugnare la divisione già eseguita, salvo abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre a essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Se i partecipanti alla comunione sono incapaci:

  • minori di età, interdetti devono, rispettivamente, essere rappresentati dai genitori o dal tutore;
  • inabilitati, minori emancipati devono essere assistiti da un curatore.

Nelle suddette ipotesi i soggetti incapaci possono partecipare alla divisione ma è necessaria l’autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte,ex. art. 456 cod. civ., sentito il parere del giudice tutelare.

Non è sempre agevole procedere alla divisione quando nell'eredità ci sono beni immobili, poiché alcuni potrebbero non risultare facilmente divisibili.

In tal caso, e qualora senza il loro frazionamento non sia possibile procedere alla divisione della massa ereditaria, l'art. 720 c.c. dispone che tali beni "devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto".

La formazione delle porzioni spettanti a ciascun coerede avviene in varie fasi.

La prima fase consiste nella riunione di tutti i beni ereditari nella c.d. formazione della massa ereditaria.

Qualora concorrano nell’eredità i discendenti e il coniuge, la massa ereditaria deve comprendere anche tutti i beni che costoro hanno ricevuto per donazione del defunto, quando quest’ultimo era in vita.

La formazione della massa ereditaria è naturalmente una riunione "fittizia" e, in concreto, consiste nel fare l’inventario di tutti i beni che compongono il patrimonio del defunto, con la stima di ciascuno. Si identificano quindi i beni che compongono la massa ereditaria e il loro valore.

Nella seconda fase, si procede alla vera e propria formazione di tante porzioni quanti sono i coeredi. Ogni coerede ha diritto di vedersi assegnata in natura o per conguaglio la sua parte di beni comuni, sia mobili che immobili.

Questo non significa che ogni coerede ha diritto a una porzione di ciascun bene bensì che ognuno ha diritto, per quanto possibile, a una quota di beni mobili, immobili e crediti che rispecchi la massa dei beni in comunione.

Eventuali ineguaglianze dovute all’impossibilità materiale di frazionare i beni, mobili o immobili, vanno compensate con conguagli in denaro.

Una volta stabiliti i beni che compongono ciascuna porzione secondo un progetto detto progetto divisionale, i coeredi lo devono approvare all’unanimità.

Infine, si procede all’assegnazione delle singole porzioni di beni a ciascun coerede: l’attribuzione può avvenire mediante attribuzione diretta, per scelta o per estrazione a sorte.

Per quanto concerne la forma del contratto divisionale è necessario sottolineare che: se l’eredità è composta soltanto da beni mobili e/o da crediti, la forma del contratto è libera anche se, per evitare contestazioni, è preferibile farlo per atto scritto e far autenticare le firme di tutti i coeredi da un notaio.

Qualora tra i beni da dividere ci sono dei beni immobili, la divisione va fatta per atto scritto, sia esso un atto pubblico redatto da un notaio o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio.

Sempre nel caso in cui la divisione abbia per oggetto beni immobili devono essere trascritti presso la competente Conservatoria sia gli atti di attribuzione di ciascuna quota che, eventualmente, i verbali di estrazione a sorte.

Tali formalità vengono eseguite dal Notaio innanzi al quale l’atto viene stipulato.

La divisione è destinata a venir meno se uno dei coeredi non vi ha preso parte oppure se, in un momento successivo, si scopre l’esistenza di un titolo di attribuzione dei beni diverso ovvero nel caso in cui la divisione sia stata fatta in base a un testamento che viene poi revocato per la scoperta di un testamento posteriore.

Il contratto divisionale è inoltre annullabile nel caso in cui sia l’effetto di violenza, intesa come minaccia di un male ingiusto e notevole, o di dolo , inteso come inganno, purché il coerede che ha subito la violenza o il dolo agisca in tribunale entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto.

Ogni coerede può inoltre rivolgersi al Tribunale con un’azione che prende il nome di rescissione quando il valore dei beni che gli sono stati attribuiti è inferiore di oltre un quarto alla quota che gli sarebbe spettata. La rescissione può essere fatta valere entro due anni dalla divisione e, se accolta, determina l’annullamento della divisione e il ripristino della comunione tra coeredi.

E’ opportuno infine rilevare che, a partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una divisione è obbligatorio dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.

Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la non procedibilità della causa giudiziale.

La non procedibilità può essere fatta valere anche dalla controparte (ossia dal c.d. convenuto), sia pure entro un preciso termine di decadenza.

Avv. Matteo Tola

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