La rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è un atto attraverso il quale l’erede del defunto dichiara di rinunciare, per qualsiasi motivo, all’eredità stessa.

Generalmente vi si ricorre quando l’eredità sia gravata da debiti ai quali non si intende far fronte oppure quando si voglia favorire l’accrescimento della quota dei coeredi.

La rinuncia è un atto pubblico e deve essere deve essere dichiarata dagli eredi prima della denuncia di successione (che va fatta entro 12 mesi dalla morte del congiunto) e deve essere resa davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale competente, entro 3 mesi dalla morte se si è in possesso dei beni o entro 10 anni se non si è in possesso dei beni.

Per quanto attiene la rinuncia resa innanzi al Notaio, può essere resa presso lo qualunque studio notarile presente su tutto il territorio dello Stato.

Per quella resa dinnanzi al cancelliere del Tribunale competente per territorio si fa riferimento all’ultimo domicilio del defunto.

In questo caso, va presentata la richiesta mediante specifica dichiarazione e trascrizione dell’atto da parte del Tribunale.

La forma indicata è prescritta ad substantiam e, quindi, la sua mancata osservanza provocherà l’invalidità della rinuncia stessa.

La rinuncia deve essere fatta personalmente dal soggetto maggiorenne e capace, ovvero da genitori o legali rappresentanti di minori, interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché essi siano stati a ciò autorizzati con apposito provvedimento del Giudice tutelare.

La dichiarazione di rinuncia:

  • non deve prevedere alcuna condizione;
  • non deve prevedere alcun termine;
  • non deve prevedere alcuna limitazione.

In caso contrario, la dichiarazione è nulla ossia non produce nessun effetto.

Se la rinuncia viene fatta dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, ciò comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità.

Queste due eventualità non solo rendono nulla la rinuncia ma provocano l’effetto contrario.

Davanti alla legge il soggetto che rinuncia dietro corrispettivo o in favole soltanto di alcuni eredi, viene considerato un soggetto che di fatto ha accettato l’eredità.

Ebbene precisare che, non si può scegliere di accettare alcuni beni e rinunciare ad altri perché gravati dai debiti.

Proprio per questo motivo prima di procedere all’accettazione eredità o rinuncia accettazione eredità, sarebbe bene richiedere il beneficio di inventario dell’eredità.

Tale procedura infatti, consentirebbe all’erede di distinguere in anticipo il suo patrimonio con quello del defunto e di verificare solo al momento dell’apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto.

A volte però, può succedere che nonostante la rinuncia all’eredità, eventuali creditori del chiamato all’eredità, ritenendosi danneggiati dalla rinuncia, possano farsi autorizzare l’accettazione eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).

Il diritto alla rinuncia eredità, può invece decadere solo se l’erede sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

La rinuncia cade in prescrizione trascorsi 3 mesi dalla morte di chi ha lasciato l’eredità, se si è in possesso dei beni, entro 10 anni se non si è in possesso dei beni.

La rinuncia all’eredità può essere impugnata per violenza e dolo (non per errore) entro il termine di 5 anni dal momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo ai sensi dell’art. 526 c.c.

Ci sono però due casi particolari:

  • se è in corso l’accertamento giudiziale dello stato di figlio (può capitare che il defunto abbia dei figli illegittimi), la prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza passa in giudicato (quindi diventa definitiva);
  • se chiunque ne abbia interesse facesse richiesta al Tribunale di fissare un termine per l’accettazione o rinuncia dell’eredità, potremmo avere un periodo più corto di 10 anni per la decadenza del diritto.

L’effetto immediato della rinuncia all’eredità è quello di non essere considerati fra i chiamati – eredi ed è dunque retroattivo. La rinuncia può essere revocata esclusivamente nel caso in cui il patrimonio rimanga intatto e non sia stato acquisito da altri eredi.

Si parla invece di decadenza della rinuncia nel momento in cui viene alla luce l’eventuale sottrazione di beni riferiti all’eredità da parte di chi ha fatto la rinuncia stessa. Vale il concetto espresso in precedenza: la rinuncia deve essere totale.

Aspetti particolari.

1. Rinuncia all’eredità e pensione di reversibilità

Un dubbio che spesso assale il coniuge del defunto è che se rinunciasse all’eredità del coniuge defunto, perderebbe anche la pensione di reversibilità.

Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 268 del 28.07.1987, affermando che la rinuncia all’eredità non pregiudica il diritto al percepimento della pensione di reversibilità. Gli unici assegni a cui si rinuncia sono quelli che il defunto non aveva ancora incassato, parliamo quindi di crediti diretti del defunto che vanno a confluire nel patrimonio ereditato.

Infatti, la pensione di reversibilità è una tutela previdenziale dove l’evento protetto è un fatto naturale quale la morte che, secondo la legge, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

Il diritto alla pensione di reversibilità in capo ai superstiti, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, è dunque un diritto che spetta automaticamente per legge: con la conseguenza, pertanto, che la reversibilità della pensione spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità.

2. Dichiarazione di successione, rinuncia all’eredità e trasmissione debiti tributari .

La Cassazione con sentenza 29 marzo 2017, n. 8053 ha affrontato le seguenti questioni:

  • se la dichiarazione di successione implichi o meno l’accettazione dell’eredità;
  • se l’eventuale atto di rinuncia all’eredità, affinchè possa valere ai fini fiscali q quindi escludere la trasmissione dei debiti tributari, debba necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione di successione rettificativa e/o modificativa da presentarsi al competente ufficio finanziario, come prevede l’articolo 28, comma 6, del Decreto Legislativo n. 346/1990.

Per quanto riguarda la dichiarazione di successione, la Cassazione ha avvalorato un orientamento ormai indiscusso, ossia che la denuncia di successione non comporta assolutamente accettazione di eredità, poiché si tratta di un obbligo di natura meramente fiscale.

Tale obbligo, del resto, è posto a carico dei semplici "chiamati" all’eredità, per espressa previsione dell’articolo 28 Decreto Legislativo n. 346/90.

La sentenza afferma infatti che:

"L’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione trattandoci di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009) che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede che consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cassazione sentenza n. 6479/2002; Cassazione sentenza n. 2849/1992)."

Sulla base di detta prefazione dunque, si può dichiarare che:

  • l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a rispondere di eventuali debiti del de cuius di natura tributaria.

Non può pertanto ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’articolo 519 del Codice civile.

Con riferimento ai debiti di natura tributaria del de cuius, all’atto di rinuncia all’eredità effettuato senza osservare le modalità previste dall’articolo 28, comma 6, del Decreto Legislativo n. 346/1990, ossia senza darne formale comunicazione all’Ufficio del Registro mediante presentazione di una denuncia sostitutiva o integrativa, la Cassazione ritiene che, essendo l’accettazione dell’eredità il presupposto necessario perché si possa rispondere dei debiti ereditari, un’eventuale rinuncia esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità, ma della relativa prova l’Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.

Va inoltre rilevato che, ai sensi dell’articolo 521 del Codice civile, la rinuncia ha effetto retroattivo; pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse stato mai chiamato.

Sulla base di quanto sopra esposto, ritenuto che,la denuncia di successione non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità, e quindi con riferimento all’assunzione della qualità di erede, le formalità stabilite ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Decreto Legislativo n. 346/1990 non possono essere considerate essenziali per l’esistenza di una valida rinuncia, ma hanno la funzione di mera pubblicità notizia, poiché si nega alle stesse natura costitutiva o integrativa dell’atto di dismissione di un diritto, oltre che a costituire requisito necessario per la validità della rinuncia stessa nei confronti del Fisco.

Va altresì precisato che un atto di rinuncia effettuato senza le formalità stabilite dalla legge, comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare al contribuente rinunciatario gli atti impositivi.

Il contribuente rinunciatario avrà l’onere di costituirsi in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, e quindi la sua estraneità ai debiti tributari del de cuius.

Mentre l’Amministrazione finanziaria, se vuole far valere la pretesa fiscale, è onerata della prova che il contribuente è decaduto dal diritto di esercitare una valida rinuncia, ad esempio per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità.

3. Rinuncia all’eredità e diritto di abitazione del coniuge superstite

Il coniuge che rinuncia all’eredità può mantenere il solo diritto di abitazione e, quindi, pur non rispondendo dei debiti del defunto, avrà il diritto di continuare a vivere nell’immobile che era stato il tetto domestico e di coabitazione dei due.

In tal modo, non vi è necessità che il coniuge superstite, spesso anziano, si sobbarchi i debiti solo per avere un’abitazione ove vivere negli ultimi anni della propria vita.

Il diritto d’abitazione nella casa coniugale infatti, viene acquisito dal coniuge superstite come legato ex lege, in via automatica di diritto, in quanto espressamente previsto a suo favore dal codice civile; non si deve quindi considerare parte della successione legittima o testamentaria del de cuius.

Ne consegue che, anche laddove il coniuge rinunci all’eredità oppure sia escluso dalla stessa a fronte di disposizioni testamentarie diseredanti, eventualmente contestabili dal coniuge in qualità di erede legittimario, comunque manterrà, del tutto intaccato, il suo legato del diritto reale d’abitazione ex art. 540.

Diverso sarebbe se il coniuge rinunciasse all’eredità riservandosi il diritto d’usufrutto nella casa coniugale.

In questo caso la rinuncia sarebbe nulla in quanto si configurerebbe come una rinuncia parziale, non essendo previsto dal codice civile alcun legato ex lege con detto contenuto.

Ebbene sottolineare che il diritto d’abitazione equiparabile, a livello sostanziale, al diritto d’usufrutto, il coniuge superstite assumerà, in riferimento all’immobile sul quale acquista il diritto, tutti i diritti e gli obblighi anche fiscali ad esso connessi.

In fase successoria potrà, se in possesso anche degli altri requisiti richiesti ex lege, richiedere la agevolazione prima casa anche laddove risulti come rinunziatario o non sia tra gli eredi chiamati e, successivamente, sarà tenuto al pagamento degli oneri e delle imposte derivanti dal possesso dell’immobile come il pagamento per intero dell’IMU.

Avv. Matteo Tola

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