Prescrizione dei debiti

La prescrizione dei debiti di natura tributaria ed extratributaria.

La prescrizione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate è sempre un tema piuttosto caldo e allo stesso tempo ricco di differenti e confuse informazioni anche alla luce delle diverse pronunce giurisprudenziali sull’argomento e in particolare quella più recente della Cass. Sez. Un. n. 23397/16 del 17.11.2016.

La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. "con riguardo specifico all’operatività o meno della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva" afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni).

Ma allora alla luce di questa importante pronuncia ci si chiede qual è la prescrizione dell’Iva e dell’Irpef e, quindi, delle cartelle di pagamento che ne richiedono il versamento.

Nel novembre del 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato un principio in materia di prescrizione della cartella di pagamento che è stato da molti frainteso.

Nella sentenza in oggetto hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);"
  • "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo."

In particolare, secondo i giudici supremi, la cartella esattoriale, anche dopo la scadenza dei 60 giorni per l’impugnazione davanti al giudice, non cambia la sua natura: resta cioè un atto amministrativo.

Non è quindi equiparabile a una sentenza, la quale si prescrive sempre in 10 anni.

Il risultato è che la prescrizione della cartella esattoriale non è sempre uguale, piuttosto segue le sorti dell’imposta o della sanzione di cui essa chiede il pagamento (ad esempio: 3 anni per il bollo auto, 5 per la Tasi e per l’Imu, 5 per le multe stradali, 10 per l’Irpef, ecc.).

L’equivoco interpretativo è stato generato dal fatto che il caso deciso dalla Corte riguardava i contributi Inps e Inail, per i quali la prescrizione è di 5 anni.

Pertanto qualcuno ha dato un’interpretazione erronea ritenendo che, secondo il pensiero della Corte, la prescrizione di qualsiasi cartella, superati i 60 giorni dalla notifica, sarebbe sempre di 5 anni.

Ma in realtà non è così.

​La prescrizione di Iva e Irpef è sempre 10 anni.

​I termini di prescrizione delle cartelle

In virtù di quanto detto, la sentenza delle Sezioni Unite non ha cambiato i termini di prescrizione della cartella di pagamento che, pertanto, restano:

  • bollo auto: 3 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento;
  • Imu: 5 anni;
  • Tasi: 5 anni;
  • Tari: 5 anni;
  • multe stradali: 5 anni;
  • sanzioni amministrative (ad esempio emissione di assegni a vuoto): 5 anni;
  • Tosap: 5 anni;
  • Ici: 5 anni;
  • contributi Inps: 5 anni;
  • contributi Inail: 5 anni;
  • Irpef: 10 anni;
  • Iva: 10 anni;
  • Irap: 10 anni;
  • Imposta di registro: 10 anni;
  • li> Contributi camera di commercio: 10 anni;
  • Imposta di bollo: 10 anni;
  • Canone Rai: 10 anni.

​La prescrizione di Iva e Irpef

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza, ivi compreso della Cassazione, ritiene che la prescrizione dell’Iva e dell’Irpef sia sempre di 10 anni.

Il che vale, come detto, anche dopo che la cartella è stata notificata o dopo che siano decorsi i 60 giorni di tempo, dalla suddetta notifica, per la contestazione davanti al giudice.

Qualche Giudice temerariamente ha seguito un filone interpretativo, al momento però minoritario secondo cui la prescrizione di Iva e Irpef sarebbe di 5 anni: giustificando tale affermazione con la normativa del codice civile che stabilisce, che tale è la prescrizione dei debiti che vanno pagati con cadenza annuale (così, appunto, le imposte sui redditi che vanno versate una volta ogni anno).

Se la cartella include oltre all’Irpef o all’Iva altre richieste di pagamento il termine prescrizionale resta sempre 10 anni, non muta non solo anche se, dalla notifica della cartella sono passati diversi anni, ma anche se, nella stessa cartella, viene richiesto il pagamento di ulteriori somme come, ad esempio, il bollo auto.

In tal caso ogni debito segue la propria sorte, indipendentemente dagli altri.

Avv. Matteo Tola

Avv. Matteo Tola

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