La prescrizione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate è sempre un tema piuttosto caldo e allo stesso tempo ricco di differenti e confuse informazioni anche alla luce delle diverse pronunce giurisprudenziali sull’argomento e in particolare quella più recente della Cass. Sez. Un. n. 23397/16 del 17.11.2016. La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. "con riguardo specifico all’operatività o meno della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva" afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). Ma allora alla luce di questa importante pronuncia ci si chiede qual è la prescrizione dell’Iva e dell’Irpef e, quindi, delle cartelle di pagamento che ne richiedono il versamento. Nel novembre del 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato un principio in materia di prescrizione della cartella di pagamento che è stato da molti frainteso. Nella sentenza in oggetto hanno affermato i seguenti principi di diritto: In particolare, secondo i giudici supremi, la cartella esattoriale, anche dopo la scadenza dei 60 giorni per l’impugnazione davanti al giudice, non cambia la sua natura: resta cioè un atto amministrativo. Non è quindi equiparabile a una sentenza, la quale si prescrive sempre in 10 anni. Il risultato è che la prescrizione della cartella esattoriale non è sempre uguale, piuttosto segue le sorti dell’imposta o della sanzione di cui essa chiede il pagamento (ad esempio: 3 anni per il bollo auto, 5 per la Tasi e per l’Imu, 5 per le multe stradali, 10 per l’Irpef, ecc.). L’equivoco interpretativo è stato generato dal fatto che il caso deciso dalla Corte riguardava i contributi Inps e Inail, per i quali la prescrizione è di 5 anni. Pertanto qualcuno ha dato un’interpretazione erronea ritenendo che, secondo il pensiero della Corte, la prescrizione di qualsiasi cartella, superati i 60 giorni dalla notifica, sarebbe sempre di 5 anni. Ma in realtà non è così. La prescrizione di Iva e Irpef è sempre 10 anni. In virtù di quanto detto, la sentenza delle Sezioni Unite non ha cambiato i termini di prescrizione della cartella di pagamento che, pertanto, restano: L’orientamento maggioritario della giurisprudenza, ivi compreso della Cassazione, ritiene che la prescrizione dell’Iva e dell’Irpef sia sempre di 10 anni. Il che vale, come detto, anche dopo che la cartella è stata notificata o dopo che siano decorsi i 60 giorni di tempo, dalla suddetta notifica, per la contestazione davanti al giudice. Qualche Giudice temerariamente ha seguito un filone interpretativo, al momento però minoritario secondo cui la prescrizione di Iva e Irpef sarebbe di 5 anni: giustificando tale affermazione con la normativa del codice civile che stabilisce, che tale è la prescrizione dei debiti che vanno pagati con cadenza annuale (così, appunto, le imposte sui redditi che vanno versate una volta ogni anno). Se la cartella include oltre all’Irpef o all’Iva altre richieste di pagamento il termine prescrizionale resta sempre 10 anni, non muta non solo anche se, dalla notifica della cartella sono passati diversi anni, ma anche se, nella stessa cartella, viene richiesto il pagamento di ulteriori somme come, ad esempio, il bollo auto. In tal caso ogni debito segue la propria sorte, indipendentemente dagli altri.La prescrizione dei debiti di natura tributaria ed extratributaria.
I termini di prescrizione delle cartelle
La prescrizione di Iva e Irpef
Avv. Matteo Tola
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