La comunione de residuo: definizione, ratio e oggetto dell’istituto Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. La disposizione contenuta nell’articolo 159 del codice indica, quindi, la comunione dei beni, regolata dagli articoli 177 e segg., come il regime ordinario che vige tra i coniugi al momento del matrimonio e che può essere derogato (o integrato) dalle convenzioni matrimoniali, stipulate anche successivamente, costitutive del fondo patrimoniale, della comunione convenzionale o della separazione dei beni. Il regime di comunione legale attribuisce ai coniugi uguali poteri di cogestione ed uguali diritti sugli acquisti. I beni acquisiti in comunione non possono essere liberamente divisi dai coniugi e ciascuno di questi non può disporre della propria quota di beni comuni se non si verifichi una causa di scioglimento della comunione. La comunione legale si distingue dalla comunione ordinaria, per essere un regime patrimoniale che disciplina non solo l’aspetto statico del godimento e degli atti di disposizione, ma anche quello dinamico dell’acquisto. La comunione legale, sorge all’atto della celebrazione del matrimonio se nello stesso non viene indicato che i coniugi hanno scelto il regime della separazione personale dei beni. La comunione non comprende tutti i beni dei coniugi, ma soltanto quelli acquistati dopo il matrimonio e ad esclusione dei beni acquistati per effetto di donazione o di successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; nonché ad esclusione dei beni di uso strettamente personale, dei beni che servono alla professione individuale, delle somme ottenute a titolo di risarcimento del danno e dei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali, purché, rispetto a quest’ultima ipotesi, ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto (art. 179 c.c.). Costituiscono, oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c.: Esiste poi una comunione de residuo eventuale e differita, costituita dai beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non sono consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi, per la parte residua, in parti uguali tra i coniugi. Tenuto conto che anche in regime di comunione i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia ( art. 143 c.c., comma 3), può facilmente dedursi che la comunione de residuo ha una sua logica che è quella di lasciare alla discrezionalità dei coniugi l’utilizzo dei frutti e dei proventi personali per i bisogni familiari (secondo l’inderogabile proporzione stabilita dagli art. 143 c.c. comma 3 e 148 c.c.), o invece per l’acquisto dei beni di uso personale o, infine, per l’acquisto di beni da acquistare immediatamente in comunione. La discrezionalità concessa a ciascuno dei coniugi di utilizzare liberamente i beni e i proventi personali può dar luogo a degli abusi ai danni dell’altro coniuge. L’abuso o il dolo nell’utilizzo dei redditi personali può comportare, pertanto, una responsabilità per danni nei confronti dell’altro coniuge. L’art. 178 c.c. disciplina il regime dei beni appartenenti ai coniugi che non entrano immediatamente nella comunione (art. 177 c.c.) ma che rimangono personali e rientrano nella comunione solo al suo scioglimento. Sono oggetto della comunione de residuo: Rientrano invece nella comunione immediata le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio (177d). Per ciò che concerne la prima categoria art. 177 b c.c., si dovrà tenere presente che il richiamo al concetto di beni «propri» consente di riferire la disposizione tanto ai beni personali ex art. 179 c.c. che agli stessi beni in comunione de residuo. Ne consegue che cadranno in comunione de residuo anche i frutti dei beni appartenenti a tale tipo di comunione. Per frutti dovranno intendersi tanto quelli naturali che quelli civili (artt. 820 s. c.c.). I primi potranno distinguersi in frutti organici e inorganici. Per frutti organici dovranno intendersi i prodotti e raccolti agricoli, parti degli animali (ma nel caso di mandria o di gregge andrà tenuto conto del disposto dell’art. 994, co. 1°, c.c.), alcune parti staccate di cose principali (si pensi alla legna tagliata dai boschi cedui). Frutti inorganici sono invece i prodotti delle miniere, cave e torbiere. p>Per quanto attiene ai frutti civili, vale a dire al corrispettivo del godimento che altri ha della cosa principale, andranno menzionati gli interessi dei capitali, i canoni di locazione e gli affitti dei fondi rustici, oltre alle rendite vitalizie. Tra i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi rientrano invece sicuramente non solo stipendi e salari da lavoro dipendente, ma anche i redditi da lavoro autonomo di artigiani, imprenditori, professionisti. Si può pertanto definire «provento» qualsiasi utilità o entrata che derivi dall’attività di lavoro svolta dal coniuge in qualunque forma, subordinata o autonoma, professionale od occasionale, compresi i diritti ed i redditi correlati all’esercizio del diritto patrimoniale d’autore, o di altre opere dell’ingegno. I beni sopra elencati rientrano quindi nella titolarità e disponibilità di ciascun coniuge fino a quando perdura il regime di comunione, per poi confluire nella massa comune da dividere al momento dello scioglimento della comunione. Da qui l’espressione de residuo o comunione differita. La dottrina suole individuare una duplice ratio dell’istituto. Per quanto attiene alle ipotesi di cui all’art. 177 lett. b) e c) è quella di reperire un giusto equilibrio, un compromesso tra il principio solidaristico che dovrebbe informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall’altro (artt. 35, 41, 42 Cost.). Nel caso delle fattispecie di cui all’art. 178 c.c. vengono in rilievo anche motivi di opportunità che hanno suggerito la soluzione di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità illimitata dell’altro, e di garantire a quest’ultimo la piena libertà d’azione nell’esercizio della sua attività d’impresa. Pertanto si può dedurre che il fondamento di detta normativa è da individuare nell’esigenza di tutelare e "proteggere" l’attività economica esercitata da uno dei due coniugi, senza che l’altro possa inserirsi nelle scelte gestionali o influenzarne le decisioni. I beni in comunione de residuo non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non è intervenuta una causa di scioglimento del regime legale.
Avv. Matteo Tola
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